(Pubblicato  nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 19 del 9 maggio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana
il seguente regolamento regionale:
                               Art. 1.
Modifiche   al   regolamento   regionale   16  novembre  2004,  n.  7
(Regolamento  del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai
sensi  dell'art.  7 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 «Norme
               in materia di bonifica e irrigazione»).

   1.  Al  regolamento  regionale 16 novembre 2004, n. 7 (Regolamento
del  procedimento  elettorale  dei  consorzi  di  bonifica  ai  sensi
dell'art.  7  della  legge  regionale  16 giugno 2003, n. 7 «Norme in
materia  di  bonifica  e  irrigazione»)  sono  apportate  le seguenti
modifiche:
    a)  al  comma  1  dell'art.  2  e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Nel  caso  di  cumulo  tra ditta individuale ed una o piu'
ditte  plurintestate  non omogenee, il soggetto cumulante e' iscritto
nell'elenco degli aventi diritto come ditta individuale.»;
    b) l'art. 3 e' cosi' modificato:
     1)  il  comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Hanno elettorato
attivo e passivo tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 che sono
tenuti a pagare un contributo.»;
     2) il comma 4 e' abrogato;
     3)  al  comma 5 la parola «personale» e' sostituita dalla parola
«individuale»;
    c) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  4.  (Convocazione  degli elettori). - 1. Il presidente del
consorzio  di bonifica entro il 30 giugno dell'anno di scadenza degli
organi    ordinari,    previa    deliberazione   del   consiglio   di
amministrazione,  fissa la data di convocazione degli elettori per le
votazioni  in  uno  o  piu'  giorni  consecutivi  compresi  fra il 15
novembre e il 15 dicembre.
    2.  Entro  i quindici giorni successivi alla deliberazione di cui
al   comma  1,  il  consorzio  comunica  agli  elettori  le  date  di
svolgimento  delle  votazioni e l'estratto per il procedimento per la
formazione  delle liste di cui all'art. 9. Della convocazione e' data
ampia notizia con ogni mezzo idoneo.
    3.  Il consorzio di bonifica, ad integrazione della comunicazione
di  cui  al  comma  2,  non  oltre  trenta giorni antecedenti la data
fissata  per  le  elezioni,  invia a mezzo posta ad ogni elettore una
comunicazione  indicante  le  date  di svolgimento delle elezioni, le
candidature   presentate  ed  i  seggi  presso  cui  si  svolgono  le
operazioni elettorali. Con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto
idoneo,  non oltre quindici giorni antecedenti la data di svolgimento
delle  elezioni,  viene  data  ulteriore notizia circa le candidature
presentate  ed  i  seggi  presso  cui si svolgeranno le operazioni di
voto.  Sara'  a  cura  del  consorzio  di  bonifica la garanzia della
sicurezza dell'intero procedimento elettorale.»;
    d) l'art. 5 e' cosi' modificato:
     1) al comma 1 la parola «presidente» e' sostituita con la parola
«direttore»;
     2)  al  comma  2  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
richiesta  di  rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio deve
essere   presentata  per  iscritto  al  consorzio  entro  il  termine
perentorio  di  sette giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco
stesso,   contestualmente   all'adozione   della   deliberazione   di
fissazione  della data di convocazione degli elettori di cui all'art.
4, comma 1.»;
     3)  al  comma  3  dopo  le  parole «risultanze dell'elenco» sono
inserite  le seguenti: «e alle richieste di rettifica di cui al comma
2»;
    e)  al  comma  1  dell'art.  6 la parola «un» e' sostituita dalla
parola «il»;
    f) l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
   «Art.  7. (Deleghe). - 1. Gli aventi diritto al voto possono farsi
sostituire   da   altro   consorziato,  avente  diritto  al  voto  ed
appartenente alla medesima fascia, mediante delega conferita con atto
sottoscritto  e  presentato  unitamente  a  copia  fotostatica  di un
documento   di   identita'  del  delegante.  La  delega  e  la  copia
fotostatica  del  documento  sono  consegnate  al  momento  del  voto
direttamente al presidente del seggio che ne prende nota nel verbale.
Per  le  persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di
voto  e'  esercitato dai loro rappresentanti o dai soggetti delegati,
nei  casi  e  nei  modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o
dallo   statuto.   E'   ammessa   la   dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa).
   2. Ciascun soggetto puo' esercitare non piu' di due deleghe.
   3. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi
in carica, nonche' ai dipendenti del consorzio.
   4.  Per  gli organismi associativi il voto puo' essere validamente
espresso dai soggetti di cui agli articoli 36 e 41 del codice civile.
   5.  In  caso  di  comunione,  il diritto di voto e' esercitato dal
primo  intestatario  ovvero  da altro intestatario al quale sia stata
conferita delega congiunta dalla maggioranza della comunione con atto
sottoscritto  nelle forme dell'art. 8, comma 3, della legge regionale
n. 7/2003.
   6.  Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti
ad  amministrazione  giudiziaria il diritto di voto e' esercitato dai
tutori o dai curatori o dagli amministratori.»;
    g) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  8.  (Modalita'  di votazione). - 1. Ai fini dell'esercizio
del  diritto  di  voto  gli elettori di cui all'art. 2, comma 1, sono
suddivisi  in tre fasce a seconda del diverso carico contributivo, in
modo  da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza pari a un terzo
dei consiglieri da eleggere.
    2.  Gli  elettori  sono  ordinati  in  unico  elenco  per  valore
crescente di contributo.
    3.  Alla  prima  fascia  appartengono  i consorziati tenuti ad un
contributo  inferiore  al contributo che, sommato ai contributi degli
utenti  che  li  precedono  nell'elenco,  raggiunge  un  terzo  della
contribuenza totale.
    4.   Alla   seconda   fascia   appartengono   i  consorziati  non
appartenenti  alla prima fascia, tenuti ad un contributo inferiore al
contributo  che,  sommato ai contributi degli utenti che li precedono
nell'elenco, raggiunge due terzi della contribuenza totale.
    5.   Alla   terza  fascia  appartengono  i  consorziati  che  non
appartengono alle prime due.
    6.  La  contribuenza  consortile totale ed il numero totale delle
ditte  consorziate  sono  desunti  dai  ruoli  contributivi  indicati
dall'art. 5, comma 1.
    7.  Se  previsto  dallo  statuto  consortile  l'elezione  si puo'
articolare  in  piu'  collegi elettorali, ciascuno dei quali elegge i
propri  rappresentanti  nel  numero  fissato  dallo  statuto, secondo
criteri di rappresentanza delle zone.
    8.  Nei  casi  in cui l'elezione e' articolata in piu' collegi le
fasce e le modalita' di voto sono le seguenti:
     a)  per  i  collegi  che  esprimono  fino a sei rappresentanti i
consorziati sono suddivisi in due fasce elettorali ognuna delle quali
esprime   la  meta'  dei  consiglieri  da  eleggere;  a  tal  fine  i
consorziati  sono  elencati  in  ordine  crescente  per  contribuenza
iscritta  a  ruolo;  alla prima fascia appartengono i consorziati che
pagano  un  contributo  inferiore a quello corrisposto dalla ditta il
cui  ruolo  sommato a quello delle ditte che la precedono nell'elenco
raggiunge  la  meta'  della  contribuenza totale; alla seconda fascia
appartengono  per  esclusione  i  contribuenti  non appartenenti alla
prima fascia;
     b)  per  i collegi che esprimono fino a quattro rappresentanti i
consorziati sono riuniti in un'unica fascia.»;
    h) l'art. 9 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 9. (Candidature). - 1. Entro le ore dodici del 30 settembre
un  numero  di consorziati che rappresenti almeno il cinque per cento
degli  appartenenti  alla  medesima fascia presentano al consorzio le
liste   di   candidati   da  eleggere  appartenenti  alla  fascia  di
riferimento;   saranno   comunque   sufficienti  cinquanta  firme  di
presentatori  per  ogni fascia. Il numero dei consiglieri da eleggere
per  singola fascia e' determinato con provvedimento del direttore in
sede di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.
    2. In ogni lista le candidature di cui al comma precedente devono
essere in numero almeno doppio al numero dei consiglieri da eleggere.
    3.  Le  firme  dei candidati e dei presentatori sono corredate da
fotocopia  non  autenticata  di  documento  di identita' personale in
corso di validita'.
    4.  Le  liste possono essere corredate di contrassegni e di motti
distintivi in bianco e nero.
    5.  I candidati sono elencati nelle liste con numeri progressivi,
indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.
    6.  I  candidati e i presentatori non possono figurare in piu' di
una  lista. Qualora piu' liste contengano uguali firme di candidati o
di   sottoscrittori,  ha  efficacia  la  firma  apposta  sulla  lista
pervenuta  anteriormente,  considerandosi  come  non apposta la firma
nelle liste successive.
    7.  Non  possono  essere  candidati,  oltre alle persone indicate
dalla   legislazione   nazionale   e  regionale  vigente  per  quanto
applicabile,  coloro  i  quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi
professionali  o  lite  pendente  o  abbiano  in  corso  contratti di
fornitura  o  di appalto con il consorzio, ovvero esercitino funzioni
di vigilanza sullo stesso.»;
    i) al comma 1 dell'art. 11:
     1)  il  periodo  «I seggi elettorali sono istituiti in un numero
massimo  di sei, facendo riferimento ad una superficie comprensoriale
che  rappresenti  non  piu'  di  ventimila  ettari di superficie.» e'
sostituito  dal  seguente:  «I consorzi con proprie norme integrative
possono stabilire un numero adeguato di seggi tali da rendere il piu'
agevole  possibile  le  operazioni  di  voto  da  parte  degli aventi
diritto,  in  funzione dell'estensione territoriale, numero di aventi
diritto ed altre particolari situazioni.»;
     2)  le  parole  «in uno dei comuni» sono sostituite dalle parole
«nei comuni»;
    j) il comma 1 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente:
     «1.   Gli  elettori  esprimono  il  voto  esclusivamente  per  i
candidati  delle  liste  accettate  e riportate sulla scheda relativa
alla  propria  fascia.  Gli  elettori  possono  esprimere  il voto ai
singoli  candidati  anche  appartenenti a liste diverse per un totale
non  superiore  ai  tre  quarti  dei candidati da eleggere. Le schede
elettorali  dovranno  riportare  il  numero  massimo  di  voti che si
possono esprimere per singola fascia.»;
    k) il comma 2 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente:
    «2.  La  proclamazione  degli  eletti  e' effettuata entro cinque
giorni    dalla   conclusione   delle   operazioni   elettorali   con
deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di parita' di
voti  tra  gli  eletti  prevale  il  consorziato  gravato da maggiore
contribuenza ed in caso di ulteriore parita', il piu' anziano. Contro
tale  deliberazione  e'  ammesso  ricorso ai sensi dell'art. 18 della
legge regionale n. 7/2003.»;
    l) il comma 2 dell'art. 19 e' sostituito dal seguente:
    «2. Per l'elezione del presidente e necessario il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio, compresi i
membri  designati.  Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione e'
sufficiente  il  voto  favorevole  della  maggioranza dei consiglieri
presenti.»;
    m) l'art. 22 e' abrogato;
    n) dopo l'art. 23 e' aggiunto il seguente:
    «Art. 23-bis. (Distretti elettorali). - 1. I consorzi di bonifica
nel  rispetto  delle  norme regionali, del loro statuto e delle linee
del  presente  regolamento,  possono  adottare regolamenti elettorali
consortili  che  prevedano  la  suddivisione del comprensorio in piu'
distretti elettorali.».
   Il  presente  regolamento  regionale  e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Lombardia.
    Milano, 6 maggio 2008
                              FORMIGONI
Approvato  con  deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/610 del
   22 aprile 2008.